L’ordinanza del ministero della Salute, nr. 68 del 23 marzo 2009, all’art. 5, recita che i cani da conduzione e di guardia al gregge sono esenti dalle restrizioni relative all’uso del guinzaglio e della museruola.
Anagrafe canina (Ordinanza 6 agosto 2008, G.U. n. 194 del 20/08/2008). Si rende obbligatoria l’applicazione del microchip entro il secondo mese di vita. Tale applicazione può essere fatta da veterinari pubblici o privati. Per maggiori informazioni rivolgersi alle ASL di competenza.
Incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (Ordinanza 3 marzo 2009, G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009). Si indicano le modalità di gestione dei cani per prevenire problemi di aggressioni a persone e per garantire il rispetto del cane. L’art. 5 comma 3 esclude i cani da conduzione di greggi dall’obbligo del guinzaglio e museruola.
Legge Regionale Toscana sulla caccia 3/94, art. 45: 1) I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all’art. 51 della presente legge. 2) 2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall’abitazione o dal bestiame medesimo di cui all'art. 51 della presente legge. In base all’ubicazione dell’allevamento, alla presenza di Istituti Faunistici Venatori o di Parchi ed Aree Protette, possono esserci ulteriori restrizioni nell’uso dei cani.
ORDINANZA 6 agosto 2013 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (GU Serie Generale n.209 del 06-09-2013), come modificata dall’ordinanza 3 agosto 2015 Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2015 n. 209, all’Art. 5 comma 3°
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
Sulla base della presente normativa, le diverse Regioni hanno adottato criteri propri per la regolamentazione di tale esenzione. Per esempio in Toscana i cani possono allontanarsi fino a duecento metri dal gregge o altro bestiame da custodire, senza perdere tale privilegio. Mentre la normativa regionale dell’Umbria fissa la distanza massima a metri cento, come di seguito riportato. Risulta evidente che la ratio di tale norma è finalizzata a fornire una indicazione di massima affinché questi cani non vaghino liberamente ovunque, non risultando evidentemente ragionevole che il proprietario possa misurare ad occhio l’esatta distanza dei suoi cani in movimento per eventualmente intervenire in modo tempestivo ed efficace con guinzaglio e museruola non appena valichino la soglia dei cento metri.
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 maggio 1994 , n. 14
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 22 del 25/05/1994
ARTICOLO 30
Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti
1. E' vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa.
2. E' vietato lasciar vagare liberamente senza controllo o sorveglianza, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza negli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17.
3. I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente nelle campagne in tempi e luoghi vietati devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo e nei luoghi nei quali ne è permesso l'uso, la cattura è effettuata solo quando i cani non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.
4. I cani e i gatti randagi catturati con mezzi idonei devono essere consegnati alle strutture comunali competenti, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 .
5. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati o dal bestiame stesso.
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L.R. 16 giugno 1987, n. 31 ( ).
Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese.
Indice
Art. 1 Finalità.
Art. 2 Tutela.
Art. 3 Caratteristiche funzionali.
Art. 4 Caratteristiche morfologiche.
Art. 5 Attestato di razza.
Art. 6 Incentivi.
Art. 7 Norma finanziaria.
Art. 1
Finalità.
La Regione, con la presente legge, intende tutelare la razza canina tradizionalmente impiegata dagli allevatori abruzzesi nell’attività della pastorizia per la difesa del gregge, considerato il ruolo insostituibile del cane per lo sviluppo economico dell’allevamento ovino.
Art. 2
Tutela.
La tutela di cui alla presente legge è limitata ai soggetti in possesso delle caratteristiche funzionali e morfologiche proprie della razza, tali cioè da essere giudicati tipici secondo i successivi articoli 3 e 4.
Art. 3
Caratteristiche funzionali.
Le caratteristiche funzionali del cane da pastore abruzzese sono le seguenti:
a) percepisce a distanza il pericolo per le pecore e ne dà avviso. Respinge il nemico, sia esso predatore o ladro;
b) sente il legame con la pecora, cosicché non si allontana mai lasciando incustodito il gregge;
c) risulta innocuo per il bestiame domestico e non molesta in alcuna circostanza il gregge affidatogli.
Art. 4
Caratteristiche morfologiche.
Le caratteristiche morfologiche del cane abruzzese sono quelle che meglio gli consentono di espletare la sua funzione nell’ambiente della pastorizia tradizionale.
Segni tradizionali di tipicità sono: taglia grande (maschi da 65 a 73 centimetri al garrese, femmine da 60 a 68 centimetri, con tolleranza di +/- 2 centimetri per entrambi i sessi) ( ); testa forte e larga; occhi a mandorla; orecchie pendenti normalmente tagliate corte; assenza di pelle lenta in forma di giogaia o labbra abbondanti; manto bianco puro; naso, bordi labiali e rime palpebrali nere; pelo ricco e lungo fuorché sul muso, sulla fronte e sul lato anteriore degli arti ove risulta corto. Caratteristica dei maschi è un accentuato collare di pelo.
Art. 5
Attestato di razza.
La Regione Abruzzo affida alla sezione cinotecnica delle Associazioni provinciali allevatori, opportunamente costituita, la gestione dell’attività di selezione delle caratteristiche razziali di cui agli articoli 3 e 4.
Gli attestati morfo-funzionali vengono rilasciati da una Commissione regionale, operante presso il Settore Agricoltura della Giunta regionale, così composta:
- dal dirigente del Servizio zootecnia del Settore Agricoltura, o da un suo delegato, che la presiede;
- di due esperti designati dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana ( );
- di un esperto designato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale “G. Caporale”;
- di un esperto designato dall’Associazione regionale allevatori;
- di tre esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative operanti in Regione;
- del dirigente del servizio veterinario del Settore igiene e sanità della Giunta regionale ( );
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio zootecnia, di qualifica non inferiore alla sesta.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Nel primo periodo di attuazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989, il rilascio degli attestati morfo-funzionali avviene in occasione di raduni canini appositamente indetti, secondo calendari stabiliti dalla commissione regionale di cui al presente articolo ( ).
Per gli anni successivi al 1989, l’accertamento delle caratteristiche per il rilascio degli attestati morfo-funzionali è affidato a ciascun U.T.A. territorialmente competente, che si avvale di un tecnico designato dalla Associazione provinciale degli allevatori e di due esperti cinofili componenti della Commissione regionale, o da loro delegati ( ).
I cani che hanno ottenuto l’attestato morfo-funzionale, vengono iscritti alla competente Sezione cinotecnica della Associazione provinciale allevatori, ai fini dell’attività di selezione di cui al primo comma del presente articolo. Di tale adempimento ne viene data comunicazione al servizio veterinario della U.L.S.S. per l’iscrizione del soggetto all’anagrafe canina, prevista dall’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13 giugno 1986 ( ).
[Art. 6
Incentivi.
Al fine di incentivare l’uso di soggetti tipici da parte dei pastori, la Giunta regionale eroga un contributo annuo a favore degli ovinicoltori che impieghino cani aventi le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
Il contributo viene erogato su richiesta dell’interessato corredata dall’attestato morfo-funzionale rilasciato dalla commissione di cui al precedente art. 5, nonché dall’attestato di esercizio effettivo dell’allevamento ovino da parte del proprietario del cane, rilasciato dal competente Ispettorato provinciale agricoltura.
Il contributo per i cani già iscritti alla sezione cinotecnica, viene erogato su richiesta dell’allevatore e dietro presentazione del certificato di iscrizione del cane a detta sezione ( ).
L’importo del contributo è di lire 100.000 annue per ciascun cane, e per un massimo di cinque soggetti per ogni proprietario allevatore ( ).
La Giunta regionale può modificare l’importo del contributo con propria delibera, da un minimo di lire 70.000 ad un massimo di lire 100.000 per cane, tenuto conto delle disponibilità finanziarie annuali, relative anche all’effettuazione dei raduni di cui al comma successivo ed effettuando una valutazione comparata fra le due iniziative ( ).
Per i fini della presente legge viene promossa l’effettuazione di raduni di cani da pastore abruzzesi, sulla base di programmi presentati al Settore Agricoltura entro il 31 marzo di ciascun anno, da enti operanti nel settore. Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare agricoltura ( ).
I relativi oneri fanno capo agli stanziamenti previsti in bilancio per l’attuazione della presente legge ( )] ( ).
[Art. 7
Norma finanziaria.
All’onere derivante dal funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 5, si provvede con lo stanziamento annualmente recato dalla L.R. 10 agosto 1973, n. 35, modificata dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 31, ed iscritta per l’anno 1987 al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa.
All’onere derivante dall’applicazione del precedente art. 6, valutato, per l’anno 1987, in lire 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:
- Cap. 102444 denominato “Interventi per la zootecnia”: in diminuzione lire 200.000.000;
- Cap. 102457 (di nuova istituzione ed iscrizione nel settore 10, tit. 2, sezione 10, categoria 4) denominato “Contributi a favore degli ovinicoltori - art. 6”: in aumento lire 200.000.000.
Per gli anni successivi al 1987, le leggi di bilancio determinano gli oneri di cui al precedente art. 6, sempre che permangono le fonti di finanziamento disposte dallo Stato per il Settore Agricoltura e nei limiti di vigenza delle assegnazioni medesime.] ( ).
LEGGE abrogata da quella entrata in vigore nel 2016
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Il C.I.R.Ca propose il seguente disegno di legge regionale, approvato in commissione ma boicottato in sede di approvazione dalla Giunta per ragioni politiche.
Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese da lavoro.
Art. 1 Finalità.
Art. 2 Tutela.
Art. 3 Caratteristiche funzionali.
Art. 4 Caratteristiche morfologiche.
Art. 5 Attestato di razza.
Art. 6 Incentivi.
Art. 7 Status giuridico della razza
Art.8 Deroga alla mancata custodia di cani
Art. 9 Norma finanziaria
Art. 1
Finalità.
La Regione, con la presente legge, intende tutelare la razza canina tradizionalmente impiegata dagli allevatori abruzzesi nell’attività della pastorizia per la difesa del gregge, considerato il ruolo insostituibile del cane per lo sviluppo economico dell’allevamento ovino, nazionale ed internazionale.
Art. 2
Tutela.
La tutela di cui alla presente legge è limitata ai soggetti in possesso delle caratteristiche funzionali e morfologiche proprie della razza, tali cioè da essere giudicati tipici secondo i successivi articoli 3 e 4 e forniti di micro chip, come da normativa vigente in materia.
Art. 3
Caratteristiche funzionali.
Le caratteristiche funzionali del cane da pastore abruzzese sono le seguenti:
a) percepisce a distanza il pericolo per le pecore e ne dà avviso. Respinge il predatore, sia esso costituito da lupo, orso o cani randagi o vaganti;
b) sente il legame con la pecora, cosicché non si allontana mai lasciando incustodito il gregge;
c) risulta innocuo per il bestiame domestico e non molesta in alcuna circostanza il gregge affidatogli.
e) mostra indifferenza verso gli sconosciuti e non deve manifestare ingiustificati atteggiamenti aggressivi (scevro da “Gameness”, ovvero aggressività indomita indotta).
f) vive e si muove in branco per agevolare, attraverso la gerarchia interna, la strategia di difesa del gregge.
Art. 4
Caratteristiche morfologiche.
Le caratteristiche morfologiche, meramente legate alla funzionalità e che non definiscono uno standard di razza, sono le seguenti:
- Di taglia grande: il maschio ha un’altezza media di 68 cm al garrese ed un peso medio di 55 kg; la femmina ha un’altezza media di 64 cm al garrese ed un peso medio di 45 kg;
- La testa si presenta pesante ma conica con l’occhio piccolo e inserito lateralmente, senza distinzione di colore; l’orecchio è piccolo, con attaccatura alta e mobile; le mucosi ed il tartufo devono essere scuri ed omogenei;
- Il pelo è bianco e abbondante, di lunghezza media, ondulato o anche liscio e con abbondante sottopelo;
- La struttura ossea è robusta, il petto largo ed il treno posteriore si presenta molto possente (le angolature degli arti posteriori tendono ad essere aperti e la groppa a sovrastare il garrese di pochi centimetri per agevolare gli spostamenti in montagna e sui terreni impervi).
Art. 5
Attestato di razza.
L’ente incaricato del rilascio della certificazione d’idoneità morfo-funzionale sarà individuato attraverso un regolamento regionale ad hoc, che a seguito di attenta valutazione della sussistenza dei criteri indispensabili indicati nel citato regolamento, determinerà l’idoneità dalla struttura individuata, accreditandola attraverso l’iscrizione nell’apposito registro istituito presso Regione Abruzzo.
Art. 6
Incentivi.
Al fine di incentivare l’uso di cani selezionati, da parte degli operatori zootecnici del settore, la Giunta Regionale individuerà, di anno in anno, in base alle risorse economiche disponibili, precipue agevolazioni di cui potranno usufruire coloro che avranno aderito alla selezione del presente cane da guardiania.
Art. 7.
Status giuridico della razza
La Regione Abruzzo riconoscere, ai cani così selezionati e certificati, lo status di appartenenza alla categoria di animali protetti, di supporto al lavoro dell’uomo, patrimonio storico culturale della presente Regione.
Art. 8.
Deroga alla mancata custodia di cani
Durante l’utilizzo dei cani da gregge, nei modi e luoghi consoni ai fini precipui, ricalcando all’art. 5 dell’ordinanza del ministero della Salute, nr. 68 del 23 marzo 2009 e successive modifiche, la presente legge sancisce che i cani da conduzione e di guardia al gregge sono esenti dalle restrizioni relative all’uso del guinzaglio e della museruola. Al fine di limitare il vagantismo, la distanza di allontanamento dei cani da guardiania dal gregge, lo stazzo o l’ovile è consentita entro i 300 metri.
Art. 9
Norma finanziaria.
All’onere derivante dal funzionamento dell’ente di cui al precedente art. 5, si provvede con lo stanziamento annualmente recato dalla L.R. 10 agosto 1973, n. 35, modificata dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 31, ed iscritta per gli anni…. al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa.
All’onere derivante dall’applicazione del precedente art. 6, valutato, per li anni….. in € ………….., si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:
- Cap. 102444 denominato “Interventi per la zootecnia”: in diminuzione € ………;
- Cap. 102457 (di nuova istituzione ed iscrizione nel settore 10, tit. 2, sezione 10, categoria 4) denominato “Contributi a favore degli ovinicoltori - art. 6”: in aumento € ………...
Per gli anni successivi, le leggi di bilancio determinano gli oneri di cui al precedente art. 6, sempre che permangono le fonti di finanziamento disposte dallo Stato per il Settore Agricoltura e nei limiti di vigenza delle assegnazioni medesime.
Art. 10
(articolo abrogativo della precedente normativa).
Entro 60 gg dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento di attuazione, finalizzato a specificare meglio le caratteristiche morfo-funzionali dei cani da guardia al gregge abruzzesi nonché individuare l’Ente che curerà la selezione e il rilascio della relativa certificazione.
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Questa fu la prima proposta del MO.TU.CI.PA ( in contrapposizione al disegno di legge del C.I.R.Ca) già bocciata in commissione e mai messa a votazione.
Dichiarazione che il Cane da pecora della Civiltà Pastorale Abruzzese è PATRIMONIO CULTURALE dell’ABRUZZO
Art. 1
1. Nell’ambito del programma di rinvenimento, rivalutazione e conservazione del proprio patrimonio culturale, artistico, ambientale, faunistico e zootecnico, la Regione Abruzzo dichiara che il Cane bianco italiano da custodia delle greggi della Civiltà Pastorale ABRUZZESE con la denominazione “CANE DA PECORA ABRUZZESE o PASTORE ABRUZZESE”, così come definito nell’allegata descrizione, PATRIMONIO CULTURALE DELL’ABRUZZO, unico e inconfondibile, capolavoro della collettiva e millenaria opera di selezione genetica delle genti della montagna abruzzese; elemento insostituibile nell’attività armentaria della nostra cultura pastorale fin dai tempi più antichi. Nell’Abruzzo Terra dei parchi il Cane da pecora Abruzzese è da considerarsi anche soggetto altamente ecologico in quanto la sua funzione di deterrente per i predatori selvatici del bestiame, lupo e orso, contribuisce alla loro conservazione limitandone i danni e rendendoli perciò meno esposti alle ritorsioni dell’uomo e nello stesso tempo contribuisce validamente alla selezione di queste specie.
Art. 2
1. La Regione Abruzzo intende tutelare il patrimonio genetico del PROPRIO CANE da custodia delle greggi da manipolazioni estetiche e morfofunzionali, (da intorbidamenti di razza, da indebite appropriazioni patrimoniali da parte di chiunque terzo e dall’estinzione, per cui:
a) definisce le caratteristiche morfofunzionali della razza e le approva;
b) comunica al Ministero dei beni e delle attività culturali di aver inserito di diritto, quale elemento integrante indiscusso e indiscutibile, il Cane da Pecora della Civiltà Pastorale Abruzzese nel proprio Patrimonio Culturale;
c) richiede al Ministero delle politiche agricole e forestali la corretta definizione nei documenti in suo possesso della Razza del Cane da pecora Abruzzese, arbitrariamente registrata con il nome di cane maremmano e maremmano abruzzese. Contestualmente richiede al Ministero delle politiche agricole e forestali la consegna alla Regione Abruzzo, quale incontestabile diritto, del libro genealogico del cane bianco italiano della Civiltà Pastorale Abruzzese, attualmente gestito dall’ENCI con il falso nome di cane pastore maremmano abruzzese;
d) la Regione Abruzzo si riserva di affidare l’incarico di controllo e divulgazione della razza sul territorio regionale, nazionale ed estero alla Commissione Speciale di controllo della razza del MO.TU.CI.P.A. (Movimento per la Tutela della Civiltà Pastorale Abruzzese), Associazione nata con altro nome negli anni settanta, di provata capacità tecnica in materia cinologica che da tempo esercita attività di tutela del nostro Cane, in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e con l’Assessorato alle Politiche agricole e forestali della Regione, col Ministero ai beni culturali, col Ministero dell’ambiente e col Ministero alle politiche agricole e forestali.
Art. 3
1. L’iscrizione al libro genealogico è riservata ai Cani da pecora Abruzzesi o Pastori Abruzzesi di età non inferiore ai diciotto mesi, in possesso del certificato di tipicità da almeno tre generazioni, e ai cani figli di genitori registrati da almeno tre generazioni, previa richiesta scritta dell’allevatore e verifica della commissione di controllo. Tutti i cani dovranno essere identificati da numero con microcip o tatuaggio apposto dal Servizio Veterinario delle ASL del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 5
1. A tutti i cani di Razza Cane da pecora Abruzzese o Pastore Abruzzese, in possesso del certificato di tipicità o iscritti al libro genealogico, prestanti opera nella custodia degli armenti sul territorio della Regione Abruzzo, saranno prestate le cure mediche veterinarie a spese della Regione.
Art. 6
Questa è la legge, proposta dopo le elezioni regionali, sempre dal MO.TU.CI.PA, poi approvata:
L.R. 9 luglio 2016, n. 21
Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 65/3 del 28 giugno 2016, pubblicata nel BURA 20 luglio 2016, n. 28 ed entrata in vigore il 21 luglio 2016)
Indice
Art. 1 - (Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale regionale)
Art. 2 - (Caratteristiche morfoattitudinali del cane bianco italiano da custodia delle greggi)
Art. 3 - (Valorizzazione del cane bianco italiano da custodia delle greggi)
Art. 4 - (Invarianza finanziaria)
Art. 5 - (Abrogazioni)
Art. 6 - (Entrata in vigore)
(Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale regionale)
1. La Regione Abruzzo riconosce il cane bianco italiano da custodia delle greggi, così come trasmesso dalla civiltà pastorale abruzzese, unico e inconfondibile, parte integrante del proprio patrimonio culturale con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”.
2. Il cane bianco italiano da custodia delle greggi, capolavoro della collettiva e plurimillenaria opera di selezione genetica delle genti della montagna abruzzese, è stato ed è elemento insostituibile nell’attività armentaria ecocompatibile della tradizione pastorale abruzzese.
(Caratteristiche morfoattitudinali del cane bianco italiano da custodia delle greggi)
1. Il cane bianco italiano da custodia delle greggi della tradizione pastorale abruzzese possiede e si distingue per:
a) l’assoluta mancanza di istinto predatorio e di ogni forma di aggressione nei confronti degli ovini; concetto che si perfeziona nell’istinto mastino, quale rapporto di protezione e fratellanza nei loro riguardi;
b) il ristretto campo di azione inteso sia in senso stretto, cioè fisico, sia in senso lato, cioè attitudinario;
c) l’autonomia operativa ossia la capacità che il cane ha di eseguire autonomamente il lavoro di custodia del gregge con iniziative proprie e differenziate a seconda delle circostanze, soprattutto in assenza del fattore uomo;
d) una struttura fisica idonea ad affrontare i predatori delle greggi e le condizioni dell’ambiente di vita e di lavoro unita a notevoli doti di agilità e di coraggio, espressione di massimo equilibrio morfologico ed attitudinale.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione Abruzzo con regolamento definisce e puntualizza i contenuti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
(Valorizzazione del cane bianco italiano da custodia delle greggi)
1. La struttura della Giunta regionale competente in materia di cultura è autorizzata, anche con il sostegno della struttura competente in materia di agricoltura, con l’ausilio delle risorse economiche, umane e strumentali già a disposizione, a valorizzare il cane bianco italiano da custodia delle greggi.
(Invarianza finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) la legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);
b) la legge regionale 6 aprile 1989, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);
c) il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale).
(Entrata in vigore)
Quest’ultima legge tanto sbandierata, a mio avviso fatta male ed inconcludente, di fatto è morta 30 giorni dopo l’approvazione. Infatti, entro tale termine sarebbe dovuto essere emanato un regolamento di attuazione che tra le varie cose avrebbe anche dovuto indicare le esatte caratteristiche morfologiche del cane pastore abruzzese da lavoro e chi avrebbe dovuto garantirne la corrispondenza. Siccome non esiste a tutt’oggi alcun regolamento, questa legge ha fatto la medesima fine, se non ancora più ingloriosa di quella dell’87.